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a cura del diacono Leondino
Cipolletti
disegni
e vignette di Silvia Cipolletti
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Direttorio
per la formazione
dei diaconi
permanenti - Diocesi di Como |
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DIOCESI DI COMO
DIRETTORIO PER LA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
INDICE:
1. Il ministero diaconale
2. Gli incaricati per la
formazione
3. Requisiti per l’ammissione al
cammino di formazione
3.1 Indicazioni per il parroco
3.2 L’aspirante
3.2.1
Dimensione umana
3.2.2 Dimensione spirituale
3.2.3 Dimensione pastorale
4. Formazione
4.1 Principi generali
4.2 Anno propedeutico
4.2.1 Formazione teologica
4.2.2 Formazione spirituale
4.2.3 Formazione pastorale
4.3 Triennio
4.3.1
Formazione teologica
4.3.2 Formazione spirituale
4.3.3 Formazione pastorale
4.4 Formazione e rapporto con la diocesi
4.4.1
Principi generali e rapporto con la Diocesi
4.4.2 Rapporto con il Clero
4.4.3 Rapporto con le parrocchie e i movimenti ecclesiali
4.4.4 Organo ufficiale di
informazione
N.B.: Estratto dal Bollettino
Ecclesiastico Ufficiale 2001 n. 6
- Att.
1. IL MINISTERO DIACONALE
Il diacono, ministro ordinato “a cui
sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio”’ e
inserito nella struttura gerarchica della Chiesa ed è arricchito da
una particolare grazia sacramentale.
Poiché il ministero diaconale non si
esaurisce né si realizza totalmente né nel singolo diacono né nella
semplice unione di più diaconi, coloro che sono ordinati dovranno
sempre più acquisire e promuovere la consapevolezza di appartenere
all’ordine diaconale2. Di fatto è solo l’ordo
diaconale che, mediante le sue diverse realizzazioni concrete
attuate da chi vi è ascritto, manifesta l’essenza dell’intero
ministero diaconale, la cattolicità della Chiesa e la sua presenza
in un determinato luogo. La consapevolezza di appartenere ad un
ordine, inoltre, permette ai diaconi di coltivare e vivere una vera
fraternità diaconale che diventi anche “custodia fraterna” nel
cammino incontro al Signore.
L’ordo diaconale - all’interno di una
corretta visione del sacramento dell’Ordine, incentrata su Cristo
sacerdote-servo -, non deve essere considerato come subordinato
all’ordine episcopale e presbiterale e con significato meramente
funzionale. Di fatto, i vescovi, i preti e i diaconi sono l’icona
sacramentale dell’ unico sacramento dell’Ordine. Ciascun grado del
sacramento dell’Ordine, quindi, acquista la propria identità in
relazione agli altri due ed è solo questo insieme che rende presente
la persona di Cristo nella sua pienezza.
Nell’ambito del ministero apostolico,
il carisma particolare del diacono è quello di essere “segno
sacramentale” della diaconia di Cristo, nonché animatore del
servizio ministeriale della Chiesa, cooperando in tal modo
all’arricchimento e all’articolazione della sua azione pastorale e
missionaria in favore della comunità cristiana.
Il servizio del diacono è
concretamente svolto nel ministero della carità con una particolare
attenzione all’evangelizzazione dei lontani e dei poveri, della
fede, della liturgia e dell’amministrazione dei beni ecclesiastici3.
2. GLI INCARICATI PER LA FORMAZIONE
Il Vescovo è il responsabile ultimo
del discernimento e della formazione dell’aspirante4 e
del candidato. Incontra più volte e conosce personalmente quanti si
preparano al diaconato5, li ammette tra i candidati e li
ordina per il ministero.
Il Vescovo affida a un suo delegato la
cura, il coordinamento e l’organizzazione della formazione dei
futuri diaconi permanenti.
Spetta al delegato vescovile curare
l’animazione, il discernimento vocazionale e la formazione degli
aspiranti e dei candidati, mantenere contatti con i responsabili
delle comunità ecclesiali, promuovere la formazione permanente dei
diaconi6.
Ferma restando la responsabilità
ultima del Vescovo, al delegato spetta di formulare ed esprimere al
Vescovo stesso un giudizio finale al termine del cammino di
formazione.
Il delegato presiede una commissione,
pure di nomina vescovile, della quale fanno parte: il responsabile
per la formazione teologica dei futuri diaconi permanenti, un
parroco7, un diacono indicato dal gruppo dei diaconi
permanenti e un laico indicato dal Consiglio pastorale diocesano.
Al responsabile per la formazione
teologica spetta programmare e seguire l’iter della
formazione stessa e valutare globalmente le capacità intellettuali
dei candidati per e in vista del discernimento finale.
Al parroco del candidato spetta
partecipare agli incontri di verifica ed esprimere il proprio parere
circa l’ammissione ai ministeri e al diaconato dello stesso.
La commissione collabora con il
delegato vescovile nella fase di programmazione e di verifica della
formazione. Il delegato vescovile non deve prendere decisioni di
rilievo circa la formazione senza prima essersi consultato con la
commissione.
Il delegato vescovile, con il consenso
del Vescovo, può avvalersi dell’aiuto di un collaboratore per la
formazione spirituale e di uno per quella pastorale.
Gli insegnanti del seminario vescovile
collaborano soprattutto in ordine alla formazione teologica dando la
loro disponibilità per l’insegnamento delle rispettive discipline
teologiche8.
Il parroco o il responsabile della
comunità o del movimento ecclesiale cui il candidato appartiene,
fermo restando il debito coordinamento con il delegato vescovile, ha
una speciale e specifica propria responsabilità, soprattutto per ciò
che attiene alla formazione pastorale (cfr. numeri relativi ai
parroci e agli aspiranti).
Nell’ambito della formazione, se
richiesti, possono essere coinvolti anche laici competenti in
determinati settori.
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL
DIACONATO PERMANENTE
3.1 Indicazioni per il
parroco
Il parroco sa che “la vocazione al
diaconato non é semplicemente un momento di organizzazione dei
servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di Grazia,
che interpella il singolo soggetto e insieme suppone e domanda un
cammino di fede d parte dell’intera comunità. La cura delle
vocazioni, di fatto, é compito di tutta la Chiesa”9.
E’ dovere del parroco, fra le diverse
vocazioni di speciale consacrazione, proporre il diaconato
permanente sia nella predicazione ordinaria che nella catechesi
10.
L’aspirante è presentato
ordinariamente dal proprio parroco al delegato vescovile per a
formazione del D.P. mediante un documento in forma scritta. Nel caso
in cui il candidato appartenga a associazioni, movimenti o gruppi
ecclesiali, il parroco curerà di contattare l’assistente ecclesiale
o i responsabili del gruppo per raccogliere le opportune
informazioni ed esprimere un giudizio di cui è responsabile.
Al fine di evitare di dover assumere
decisioni affrettate o, comunque, non debitamente ponderate, le
domande dei parroci dovranno pervenire almeno tre mesi prima
dell’inizio ufficiale del cammino di formazione.
Non si ritiene di poter prendere in
considerazione auto-candidature o, comunque, domande che ignorino il
parroco competente per giurisdizione il quale diventa ordinariamente
il referente del delegato vescovile.
Del pari, non si ritiene di poter
prendere in considerazione domande presentate durante il periodo di
fidanzamento, vero e proprio “noviziato” in vista del matrimonio, in
quanto si tratta di un tempo particolarmente intenso e delicato nel
quale la coppia matura insieme le convinzioni in grado di reggere la
convivenza per tutta la vita12
Il parroco, da parte sua, userà molta
prudenza nel proporre questo ministero ecclesiale a persone con
figli in giovanissima età, tanto più se l’attività lavorativa già
comporta assenze da casa frequenti o protratte nel tempo. A fronte
di eventuali domande in tal senso il parroco si mostrerà fermo nel
far capire che la prima e più fondamentale vocazione rimane,
comunque, quella della famiglia.
Ovvi motivi di riservatezza
suggeriscono che né il parroco o il responsabile del gruppo o
movimento ecclesiale né l’interessato o i suoi famigliari rendano
immediatamente di pubblico dominio nella comunità parrocchiale
l’inizio del cammino di discernimento vocazionale. A tempo debito,
con il consenso del delegato vescovile, sarà dovere del parroco
informare il Consiglio pastorale parrocchiale e la comunità
parrocchiale circa il cammino dell’aspirante, del candidato, del
ministro istituito.
Il parroco deve avere un costante
rapporto con il delegato vescovile per la formazione al D.P. Il
confronto unitario deve portare alla ammissione dell’aspirante al
termine dell’anno propedeutico. Questo rapporto deve continuare
lungo tutto il cammino di formazione. Il parroco dell’aspirante e
del candidato è tenuto a partecipare agli incontri di programmazione
e verifica previsti dal cammino medesimo.
Qualora si verifichino nell’aspirante
gravi e oggettive situazioni in contrasto con la fede e la morale
che possono compromettere l’itinerario formativo e il futuro
esercizio del ministero, il parroco informi il delegato vescovile.
3.2 L’aspirante
3.2.1 Dimensione umana
L’aspirante può essere celibe,
coniugato, vedovo.
L’aspirante al D.P., oltre alle
indispensabili virtù cristiane, quali la fede e la retta intenzione13,
“presenti virtù umane quali l’equilibrio, la prudenza, la capacità
di dialogo, il senso di responsabilità” e altre qualità che
esprimono una personalità matura14
In particolare, per quanto riguarda le virtù umane,
si richiedono:
- discrezione, capacità di
ascolto, prudenza, sano senso di concretezza;
- disponibilità al servizio,
alacrità e avvedutezza nell’affrontare le situazioni concrete, anche
le più complesse e meno gratificanti;
- equilibrio tra vita
famigliare, lavoro e servizio ecclesiale;
- capacità di collaborazione
e corresponsabilità;
- spirito e pratica di
comunione ecclesiale con il Vescovo, i Presbiteri, gli altri Diaconi
e tutto il popolo di Dio. Per questo motivo il ministero diaconale
deve ritenersi, in linea di massima, incompatibile - salvo, nei
singoli casi concreti, eccezionale diverso giudizio del Vescovo15
- con una militanza attiva politica o
sindacale di parte e con professioni in cui sia forte il rischio di
essere considerati segno e ragione di divisione16.
L’età minima di accettazione
dell’aspirante al D.P. è, per i celibi, di anni 21; per i coniugati
di anni 31. L’età massima non deve essere, di regola, sopra i 55
anni7. Deve, inoltre, trattarsi di persona libera da
irregolarità e da impedimenti18.
L’aspirante deve essere in possesso di
un diploma di scuola media secondaria. Casi particolari verranno
vagliati singolarmente dal delegato vescovile9.
L’aspirante sia stimato negli ambienti
che frequenta (famiglia, lavoro, rapporti ecclesiali, rapporti
sociali).
L’aspirante celibe sia chiaramente
informato circa le esigenze del celibato ecclesiastico e sul fatto
che l’ordinazione diaconale costituisce impedimento in ordine al
matrimonio20. Si richiede, inoltre, che egli mostri una
relazionalità matura nei rapporti con l’altro sesso21.
L’aspirante coniugato, al fine di
assicurare la stabilità della sua famiglia, deve condurre una vita
matrimoniale regolare che duri da almeno sette anni. Si richiede,
inoltre, che abbia dimostrato di saper ben dirigere la propria
famiglia22.
L’aspirante coniugato, inoltre,
sia ben informato circa il fatto che un eventuale stato di vedovanza
sopraggiunto dopo l’ordinazione diaconale non comporta
ipso facto la possibilità
di passare a nuove nozze. Tale possibilità può infatti essere
concessa solo con dispensa dalla Congregazione per il culto divino e
la disciplina dei sacramenti23 qualora sussistano, anche
disgiuntamente, i seguenti motivi: la grande utilità del ministero
lodevolmente esercitato dal diacono a favore della propria diocesi;
la presenza di figli in giovane età che hanno bisogno di essere
circondati di cure materne; la presenza di genitori o di suoceri
avanti negli anni, bisognosi di assistenza24.
L’aspirante che si trova in stato di
vedovanza deve, per poter iniziare il cammino di formazione al D.P.,
dimostrare di aver provveduto convenientemente alla cura dei propri
figli oppure che essi siano in grado di provvedere a se stessi25.
Egli, inoltre, sia ben informato circa l’impossibilità di contrarre
nuove nozze dopo l’ordinazione26.
Affinché l’aspirante coniugato possa
incominciare il cammino di formazione deve constare non solo il
pieno consenso della moglie, dato per iscritto, ma anche la
cristiana probità della sposa e la presenza in lei di naturali
qualità che non siano di disdoro per il ministero del marito. Se
manca il consenso pieno della moglie, il marito non potrà iniziare
il cammino di formazione al diaconato permanente.
Anche i figli conviventi dovranno
essere d’accordo, secondo le loro capacità, con il compito
ecclesiale che il loro genitore intende assumere. Nel caso in cui
mancasse l’intesa con i figli che ancora vivono nel nucleo
familiare, il Vescovo e il delegato vescovile, esamineranno la
singola situazione.
3.2.2 Dimensione spirituale
L’aspirante al D.P. esprime la sua
fede in atteggiamento di servizio costante e di testimonianza della
maternità della Chiesa e dell’amore di Cristo per tutti gli uomini-.
L’aspirante si mostra attento e
partecipe alle proposte di vita spirituale ordinaria e straordinaria
che si fanno nella propria comunità.
L’esperienza spirituale originaria sia
vissuta in modo da favorire l’accoglienza delle indicazioni che il
cammino diocesano di formazione prevede28.
L’aspirante “ponga particolare
attenzione a crescere nell’amore alla Chiesa, nell’obbedienza del
Vescovo e nello spirito di fede nell’affrontare le situazioni della
vita”29.
L’ aspirante conduca una vita
sacramentale e una vita spirituale fedele e costante30.
L’aspirante abbia un proprio direttore
spirituale approvato dal Vescovo il quale sia informato circa la
vocazione diaconale e il suo ministero31.
3.2.3. Dimensione pastorale
L’aspirante sia già iniziato a servizi
ecclesiali (catechesi, liturgia, carità) o a servizi pastorali
d’ambiente (famiglia, lavoro, scuola, tempo libero). Abbia una
visione aperta e globale che sappia superare particolarismi e
chiusure di settore e abbia a cuore il bene di tutta la comunità
ecclesiale.
L’aspirante non deve disperdersi in
troppi impegni pastorali, ma deve considerare come prioritario il
discernimento e la formazione. A tal fine egli dovrà consultare il
proprio parroco e ricevere l’assenso del delegato vescovile prima di
assumere nuovi incarichi pastorali oltre a quelli già concordati in
sede di programmazione del cammino formativo.
E’importante, già prima di
incominciare il cammino di formazione, “valutare l’attività
lavorativa o professionale degli aspiranti per accertare la pratica
conciliabilità sia con gli impegni di formazione sia con l’effettivo
esercizio del ministero”32
4. FORMAZIONE
4.1 Principi generali
La formazione dell’aspirante e del
candidato deve considerarsi prioritaria ad ogni altro cammino
formativo ecclesiale e già di per sé, deve essere considerata come
servizio ecclesiale.
L’aspirante e il candidato deve
garantire un congruo tempo per la formazione (discernimento, studio
personale, incontri programmati). In caso contrario non gli si deve
proporre il cammino di formazione al D.P.
La formazione è costituita
ordinariamente da un periodo di quattro anni di studio33.
Il candidato deve seguire la formazione così come viene proposta dal
delegato vescovile diocesano. Casi particolari vengono singolarmente
vagliati dal Vescovo.
Mentre la fase propedeutica può
giustamente avere una durata proporzionata alla storia personale dei
diversi soggetti, sembra opportuno non prolungare, se non in casi
eccezionali, oltre i quattro anni il periodo di formazione vera e
propria. Qualora, anzi, nel corso dei primi tre anni emergano
elementi di chiaro segno contrario, è raccomandabile di non
protrarre con l’interessato i termini di una conseguente decisione,
al fine di evitare illusioni, inutili fatiche spirituali e
complicazioni con la comunità di provenienza.
La formazione può essere completata,
su consiglio del delegato vescovile, con corsi esterni presso
Facoltà Teologiche, Seminari, Istituti di scienze religiose,
Università statali, Istituti statali o privati).
La formazione comporta frequenti
incontri con le famiglie dei candidati sposati34.
Particolare cura viene riservata anche alla formazione delle mogli e
dei figli. Oltre agli incontri annuali può essere prevista una
convivenza estiva con le famiglie dei candidati.
L’aspirante inizia il cammino di
formazione (anno propedeutico) dopo che il parroco lo ha presentato
al delegato vescovile che lo accoglie. La presentazione deve essere
redatta in forma scritta.
Durante il cammino di formazione i
candidati sono tenuti alla frequenza scolastica settimanale, ai
ritiri domenicali (una volta al mese), alla eventuale convivenza
estiva con le famiglie, agli esercizi spirituali proposti prima
dell’ordinazione.
Il cammino formativo può concludersi
nelle varie tappe ministeriali (lettorato, accolito).
La formazione può essere interrotta in
ogni momento sia su richiesta del candidato, sia, in presenza di
gravi e comprovati motivi, su indicazione di chi ne cura la
formazione. L’eventuale reinserimento nel cammino di formazione deve
essere vagliato attentamente dal delegato e dagli altri responsabili
della formazione.
La formazione terrà in debito conto la
pregressa preparazione culturale ed esperienziale dei singoli
candidati.
Sede della formazione è il Seminario
Vescovile di Como, sito in via Baserga 81. L’amministrazione del
detto Seminario ha in carico l’accoglienza degli aspiranti, dei
candidati e delle famiglie. Essa, quindi, metterà a disposizione
tutto quanto è necessario per l’accoglienza e il pernottamento dei
candidati.
Il delegato vescovile amministra, per
la formazione, una cassa interna. I fondi sono di volta in volta
chiesti al responsabile dell’Ufficio amministrativo della Diocesi
che potrà prelevarli dal fondo dell’8%o destinati alla diocesi
(modello CEI 896o da destinare secondo la lettera c n.4).
4.2. Anno propedeutico
L’anno propedeutico ha come scopo il
discernimento vocazione in ordine all’assunzione degli impegni
specifici del D.P. Questo deve avvenire sia su un piano personale
(direzione spirituale, disponibilità al servizio, tempi e capacità
personali, confronto costante con la propri moglie) sia su un piano
teologico-ecclesiale (figura del diacono permanente nella Chiesa
italiana). In particolare l’aspirante si deve verificare sulla
figura del diacono permanente e sulla capacità di integrare
famiglia, lavoro e servizio ecclesiale35.
Colui che intraprende l’anno
propedeutico si deve considerare aspirante al D.P. L’aspirante cessa
di essere tale solo dopo il rito di ammissione al D.P.
Dopo il rito diventa candidato36.
L’anno propedeutico (anche prolungato)
si chiude con il rito liturgico dell’ammissione tra i candidati. In
questo rito, preceduto da una domanda, redatta e firmata di proprio
pugno, e accettata per iscritto dalla competente autorità, ciascun
aspirante dovrà esprimere chiaramente e per iscritto l’intenzione
di impegnarsi per il servizio della Chiesa particolare, significando
in tal modo l’adesione ad un ministero ecclesiale e la piena
disponibilità al servizio37.
L’aspirante celibe deve essere
debitamente informato circa gli obblighi che si assume. Anche gli
aspiranti sposati vengano informati che in caso di vedovanza, in
conformità con la disciplina tradizionale della Chiesa, non potranno
contrarre nuove nozze se non previa dispensa dallo impedimento dai
sacri ordini concessa in modo eccezionale, in singoli casi, dalla
Sede Apostolica (Congregazione per il culto divino e la disciplina
dei sacramenti) a norma del can. 1078 §2 10 C1C38.
4.2.1. Formazione teologica
“Si deve assolutamente escludere una
preparazione affrettata o superficiale, perché i compiti dei
diaconi [...] sono ditale importanza da eseguire una formazione
solida ed efficiente [...], una formazione dottrinale, che è al di
sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo,
analoga a quella dei sacerdoti”39.
L’anno propedeutico prevede una
introduzione allo studio della teologia e un approfondimento circa
il ministero diaconale.
La formazione teologica terrà conto
degli studi già compiuti, della preparazione intellettuale
dell’aspirante e dell’esperienza già acquisita.
4.2.2 Formazione spirituale
L’aspirante si verifica in particolare
sulla figura del D.P. così come la presenta la Chiesa italiana40.
L’aspirante manterrà un costante
confronto con il proprio direttore spirituale.
L’aspirante al D.P. celibe, nell’anno
propedeutico, deve avere un aiuto e una verifica particolare
orientati anche al consolidamento della scelta celibataria41.
L’aspirante al D.P. sposato ricercherà
un’autentica spiritualità famigliare in intesa con la propria moglie42,
perché fonte della loro vita spirituale è prima di tutto il
sacramento del matrimonio.
L’aspirante è tenuto alla frequenza
dei ritiri mensili coinvolgendo, quando è indicato, la moglie e i
figli.
L’aspirante si educhi gradatamente -
in vista dell’ assunzione del relativo obbligo - alla preghiera
liturgica delle Ore secondo i libri liturgici approvati e nei modi
stabiliti dalla Conferenza Episcopale43.
L’aspirante chieda di essere ammesso
al rito di ammissione solo dopo aver verificato con i responsabili
della formazione le motivazioni che lo portano alla scelta del D.P.
4.2.3 Formazione pastorale
L’aspirante sia capace di ben
distribuire le proprie forze nel servizio pastorale. Per questo dia
prova di solidità umana e spirituale nella conduzione di vita e
sappia provvedere in modo adeguato alla cura umana e cristiana dei
figli così che non sorgano situazioni conflittuali tra il dovere di
padre e gli impegni di servizio pastorale derivante dal futuro
ministero. In caso contrario, la domanda di ammissione non potrà
essere accolta44.
L’aspirante valuti con il responsabile
della sua comunità e con il delegato vescovile la possibilità
concreta di assumere particolari incarichi pastorali. L’aspirante
coniugato si confronti seriamente anche con la propria moglie.
Gli incarichi pastorali dell’aspirante
vengano conferiti tenendo conto della capacità del suddetto ma anche
dell’orientamento diaconale ministeriale.
E aspirante, soprattutto nell’ anno
propedeutico, sia escluso da compiti-servizi pastorali che
necessitano di particolare dedizione, frequenza e impegno.
4.3. Triennio
4.3.1 Formazione teologica
Al fine di conseguire una adeguata
formazione dottrinale, il candidato compirà un organico percorso di
studio. Tale percorso può essere svolto anche attraverso la
frequenza alla Scuola diocesana di Teologia per Laici di Como (con
eventuali corsi integrativi) oppure mediante corsi appositi.
I corsi, articolati in un triennio,
prevedono un totale di venticinque ore circa per corso
quadrimestrale, con almeno cento ore annuali di lezione. Una
verifica finale chiude il singolo corso. Al termine dell’intero
curriculum avrà luogo un esame di sintesi.
Il candidato ha l’obbligo della
frequenza ai corsi di teologia. Eventuali assenze devono essere
giustificate al delegato vescovile.
Di regola nessuno potrà essere ammesso
all’ordinazione diaconale qualora non abbia superato con esito
positivo tutti i singoli esami, compreso quello finale di sintesi.
L’aver seguito regolarmente il corso
teologico e l’aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami,
compreso quello finale, non crea nessun diritto all’ordinazione che,
comunque, resta un dono di Grazia conferito dalla Chiesa.
Le discipline fondamentali del
curriculum teologico sono le seguenti:
Sacra Scrittura: Introduzione
all’Antico Testamento; Introduzione al Nuovo Testamento. - Teologia
fondamentale. - Teologia sistematica: Trinitaria, Cristologia,
Ecclesiologia. - Antropologia. - Teologia morale: fondamentale e
speciale. - Liturgia: L’Anno liturgico. - I sacramenti. - Storia
della Chiesa.
I corsi integrativi riguarderanno le
seguenti tematiche:
Teologia spirituale; Diritto canonico;
Liturgia: la liturgia delle Ore; Catechetica; Pastorale.
Qualora il candidato, avendo già
frequentato un corso completo di teologia, si presenta con una
solida formazione teologica, il delegato valuterà la situazione
particolare45. In ogni caso i candidati dovranno
partecipare ugualmente agli incontri formativi previsti, al fine di
favorire una migliore acquisizione dello spirito comunitario.
La formazione non si esaurisce con i
corsi triennali. Sarà sempre aggiornata e completata nella
formazione permanente dei diaconi.
La formazione teologica riguardante i
ministeri (lettorato e accolitato) é seguita dall’insegnante di
liturgia durante gli incontri mensili.
4.3.2 Formazione spirituale
La formazione spirituale del candidato
deve avere il suo fondamento e riferimento nella persona di Gesù
Cristo, il Figlio di Dio fattosi servo di ogni uomo, e nella Chiesa,
suo corpo reale46.
Il candidato coniugato deve continuare
a trovare alimento del cammino spirituale nel sacramento del
matrimonio e nelle spiritualità famigliari47.
Il candidato celibe riscopra sempre
più la figura di Cristo casto che si dona completamente a Dio e ai
fratelli.
Il candidato apprenda a donare se
stesso come vero imitatore di Cristo nella frequente partecipazione
all’ Eucaristia48.
Il candidato alimenti la propria fede
fecondandola con la Parola di Dio meditandola quotidianamente, e
vivendola, guardando soprattutto agli esempi di carità che la storia
della Chiesa offre.
Il candidato potrà continuare a
coltivare il carisma e la spiritualità in cui è cresciuta la propria
fede, purché ciò non lo distolga dalla formazione e dall’esercizio
del ministero.
“La liturgia delle Ore quotidiana, il
sacramento della penitenza e la direzione spirituale, i ritiri e gli
Esercizi spirituali, la devozione alla Vergine contrassegnano il
cammino e il progresso spirituale dei candidati”49.
In particolare:
primo anno:
la formazione spirituale prevede degli incontri che
chiariscono al candidato il fondamento di una scelta vocazionale
diaconale;
secondo anno:
dopo il rito di ammissione la formazione spirituale
prepara al ministero del lettorato: la centralità della Parola
assimilata e annunciata;
terzo anno:
in preparazione al ministero dell’accolitato il tema
centrale è l’Eucaristia fonte e principio di ogni dono; dopo il
ministero dell’accolitato, la preparazione spirituale si concentra
su Cristo servo, fondamento del servizio di cui il diacono è segno
dentro la Chiesa.
Il responsabile per la formazione
spirituale provvederà a suggerire ai candidati i testi di
meditazione articolandoli su questi quattro temi:
- chiarificazione vocazionale
(discernimento);
- ministero del lettorato: centralità
della Parola di Dio;
- ministero dell’accolitato:
l’Eucaristia fonte della vita cristiana;
- diaconato: Cristo servo e il
servizio ecclesiale e ministeriale.
4.3.3 Formazione pastorale
Come la formazione spirituale, così
quella pastorale segue le tappe dei ministeri istituiti50.
Per un’adeguata verifica della
formazione pastorale ci sia un costante confronto tra delegato
vescovile e parroci o responsabili pastorali dove opera il
candidato.
Non si ecceda nel sovraccaricare di
servizi pastorali ecclesiali il candidato in via di formazione.
Il candidato deve esercitare il
ministero che ha ricevuto (lettorato e accolitato) rispettando le
norme liturgiche e le indicazioni che il diritto canonico ha
stabilito. Il candidato deve esercitare il ministero dell’accolitato
prima di ricevere l’ordinazione, almeno per sei mesi51.
Si devono prediligere quei servizi che
fanno riferimento al ministero che il candidato deve ricevere o ha
già ricevuto. Già in questa fase è del tutto opportuno che il
candidato intervenga con voce attiva alle sedute del consiglio
pastorale parrocchiale. In tal modo egli può crescere nel senso di
responsabilità, nella capacità di collaborazione, nello stile di
comunione, nel sapersi riferire non solo alle sue personali
convinzioni, ma anzitutto al più vasto progetto parrocchiale (cfr.
anche quando si dirà al n. 4.4.2).
Si deve tener conto anche della
preparazione culturale e professionale del candidato. Gli ambiti
pastorali da prediligere sono: la pastorale famigliare, la pastorale
caritativa, la catechesi, l’amministrazione dei beni ecclesiastici.
Il candidato che ha ricevuto il
ministero del lettorato deve esercitare il ministero soprattutto
nelle celebrazioni domenicali o, in accordo con il responsabile
della comunità, nella guida di alcuni momenti di preghiera
comunitaria (Rosario, Via Crucis, celebrazione della Parola).
Il candidato che ha ricevuto il
ministero dell’accolitato deve portare la comunione agli ammalati,
soprattutto al termine dell’Eucaristia domenicale.
Tra il conferimento del lettorato e
dell’accolitato deve intercorrere un periodo di tempo di almeno sei
mesi, al fine di permettere l’esercizio del ministero ricevuto52.
4.4 Formazione e rapporto con la
Diocesi
4.4. I Principi generali e
rapporto con la Diocesi
Con l’ordinazione diaconale il
candidato cessa di essere laico ed entra stabilmente nello stato di
vita clericale con tutti i doveri e i diritti inerenti al grado e
allo stato - celibatario o coniugale - suo
proprio, secondo le norme del diritto canonico53 e viene
incardinato nella diocesi alle dirette dipendenze del Vescovo54.
La domanda per ricevere l’ordinazione
diaconale dovrà essere scritta interamente di proprio pugno da parte
di ciascun candidato55. In calce deve constare, se del
caso, il pieno assenso della moglie.
Al neo-diacono viene rilasciato, a
cura della Cancelleria vescovile, un documento autentico attestante
l’avvenuta ordinazione.
In forza della sacra ordinazione il
diacono passa dalla comune corresponsabilità battesimale, propria di
tutti i battezzati, a una specifica collaborazione ministeriale.
Egli, pertanto, non agisce più in nome proprio, ma ufficialmente in
nome della Chiesa (nomine Ecclesiae).
Il diacono non si consideri un
privilegiato nell’ambito del Popolo di Dio, ma si inserisca
profondamente in esso per animarlo e suscitare la ricchezza dei
carismi cristiani. Ciò che lo distingue dalla ministerialità dei
fedeli laici non sono le funzioni, molte delle quali possono essere
svolte anche da quest’ultimi, ma la capacità di rappresentare, in
forma sacramentale, il Cristo Servo di fronte alla comunità.
In quanto chierici, i diaconi
permanenti hanno un diritto implicito a ricevere dal Vescovo un
ufficio e, se non sono scusati da un legittimo impedimento, sono
tenuti ad accettano e adempierlo fedelmente56.
Nello svolgimento del proprio
ministero e in tutte le circostanze della vita, anche le più
feriali, il diacono ha sempre presente l’esortazione che gli viene
rivolta nel corso dell’ordinazione: “Ricevi il Vangelo di Cristo,
del quale sei divenuto annunciatore. Credi ciò che leggi, insegna
ciò che credi, vivi ciò che insegni”57.
Strumento particolarmente utile e
importante per la formazione permanente è lo studio attento e
tempestivo del Piano pastorale della diocesi per ciascun anno. Tale
studio deve necessariamente diventare motivo di approfondimento e di
discussione sia con gli altri diaconi permanenti sia con il clero
della propria parrocchia e della zona pastorale.
L’attenzione abituale della formazione
che il progressivo apprendimento di capacità e di modalità
ministeriali e l’impegno nei vari servizi parrocchiali, zonali, ecc.
non siano a scapito della testimonianza cristiana del diacono nel
suo normale ambiente di lavoro, del buon andamento della sua vita
famigliare e del suo cammino spirituale. La sua vita, infatti, non
si esaurisce nelle funzioni di un solerte operatore pastorale, ma
deve diventare tutta intera un chiaro segno dell’amore e della
misericordia di Dio che, in Gesù Cristo, riunisce i suoi figli nella
comunione e nella carità.
I diaconi permanenti si rendono
particolarmente disponibili a svolgere, a turno, il servizio
liturgico nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo, secondo il
calendario appositamente predisposto e in tutte le circostanze che
verranno loro notificate.
I diaconi, sia celibi sia sposati, che
si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano
remunerati in modo che siano in grado di provvedere al proprio
sostentamento e, se sposati, a quello della loro famiglia; coloro
poi che ricevono una remunerazione per la professione civile che
esercitano o che hanno esercitato, devono provvedere ai loro bisogni
e a quelli della loro famiglia con i redditi provenienti da tale
remunerazione58.
Spetta al Vescovo determinare una
eventuale contribuzione da parte della diocesi a favore del diacono
che, senza sua colpa, ha perso il posto di lavoro. Spetta, inoltre,
al Vescovo determinare una contribuzione, entro certi limiti, a
favore della moglie e dei figli dei diaconi defunti. Per quanto
possibile, è opportuno che il diacono, prima dell’ordinazione,
stipuli una qualche forma di assicurazione che intervenga in questi
casi59.
Poiché la vocazione del diacono
permanente suppone la stabilità nel rispettivo ordine, il passaggio
al presbiterato di un diacono permanente, non sposato o vedovo,
resterà sempre un’eccezione assai rara. La decisione di ammettere un
diacono permanente al presbiterato spetta ultimamente solo al
Vescovo, salvo che non vi siano altri impedimenti riservati alla
Santa Sede. In ogni caso è del tutto opportuno che il vescovo
previamente consulti la Congregazione per l’Educazione Cattolica
circa il programma di preparazione intellettuale e teologica del
candidato e la Congregazione per il Clero circa il programma di
preparazione pastorale nonché circa l’idoneità del diacono al
ministero presbiterale60.
Poiché i diaconi permanenti non sono
tenuti ad indossare l’abito ecclesiastico (veste talare)61,
se ne vieta l’uso. Durante le celebrazioni liturgiche indosseranno
il camice e la apposita stola e, se del caso, la dalmatica.
4.4.2 Rapporto con il
Presbiterio
Si prevede, con corsi di aggiornamento
per il clero, una adeguata informazione e formazione teologica circa
il diaconato permanente e l’esercizio del ministero.
Il clero delle singole zone pastorali
faccia riferimento al delegato vescovile per eventuali incontri
circa il diaconato permanente in diocesi.
Si tenga costantemente aggiornato il
consiglio presbiterale circa la formazione dei diaconi permanenti.
4.4.3 Rapporto con le
parrocchie, i movimenti e i gruppi ecclesiali
Il Vescovo, con un suo decreto, dà
mandato al diacono per esercitare il suo ministero in una
determinata comunità, che non è necessariamente quella di
provenienza. L’incarico può riguardare anche un settore della vita
pastorale o amministrativa della diocesi, fatte ovviamente salve le
limitazioni previste dal diritto canonico62. Gli ambiti
assegnati al diacono siano diligentemente definiti per iscritto63.
Il diacono si impegna a esercitare l’incarico affidatogli dal
Vescovo in spirito di filiale obbedienza. Spetta unicamente al
Vescovo affidare al diacono un nuovo mandato pastorale.
In forza dell’incardinazione e del
mandato pastorale, il trasferimento di abitazione da parte del
diacono da una comunità all’altra all’interno della diocesi, venga
definito in accordo con i superiori. Il Vescovo valuterà, caso per
caso, l’opportunità dell’inserimento pastorale nella nuova comunità.
Nel caso di trasferimento di
abitazione al di fuori della giurisdizione diocesana del Vescovo
ordinante, il diacono permanente dovrà avere il consenso scritto del
nuovo Vescovo per esercitare il ministero.
Assenze prolungate - oltre i tre
mesi - dalla diocesi dovranno essere concordate con il responsabile
della comunità presso la quale il diacono presta servizio e
autorizzate, almeno in modo presunto, dall’Ordinario proprio64.
Il diacono si impegna a
esercitare le sue funzioni in perfetta comunione con i presbiteri e i laici con
cui collabora, e si attiene docilmente alle direttive del
responsabile della comunità a cui è mandato.
A sua volta questi lascia a lui un
congruo spazio di azione, non limitandosi a chiedergli prestazioni
puramente esecutive o di supplenza, ma affidandogli determinate
responsabilità pastorali nel campo dell’evangelizzazione, della
liturgia, della carità, dell’amministrazione dei beni ecclesiastici.
Il diacono svolge questi incarichi
attenendosi alle disposizioni contenute nel Codice di Diritto
canonico e alla legislazione diocesana in vigore.
Per il diacono assegnato al servizio
di comunità parrocchiali abitualmente prive di sacerdoti o a unità
superparrocchiali, non trattandosi di una mera supplenza dei
presbiteri, si dovranno stabilire di volta in volta specifiche norme
di collaborazione con i presbiteri responsabili65. In
questi casi, il diacono, più che “fare” tutto, dovrà vigilare e
attivarsi affinché tutto sia fatto con ordine e nel rispetto della
normativa canonica. I vari ambiti della sua presenza e della sua
azione verranno, pertanto, concordati per iscritto su indicazione
dei Superiori competenti.
Il diacono ha uno stretto rapporto
con la parrocchia di origine e con la diocesi. E importante,
tuttavia, che sia i candidati sia le comunità cristiane abbiano una
chiara coscienza che il diacono è un dono per tutta la Chiesa e non
soltanto per la comunità che lo esprime.
Il diacono permanente è membro di
diritto del Consiglio pastorale parrocchiale della comunità nella
quale espleta il suo ministero.
La comunità parrocchiale sia informata
e preparata al rito di ammissione di uno dei suoi parrocchiani al
diaconato permanente. Spetta inoltre al parroco informare il
consiglio pastorale parrocchiale, preparare l’intera comunità con
adeguate catechesi ogniqualvolta si presenti l’occasione, in
particolare prima del conferimento di un ministero e prima
dell’ordinazione. Occasione propizia è poi la festa o la memoria di
alcuni santi diaconi66.
Di regola il diacono continuerà a
mantenere la sua normale residenza con la famiglia. Qualora si
ritenesse opportuno proporre al diacono di abitare in un
appartamento della parrocchia o dell’ente cui dedica il proprio
servizio, si proceda con la massima chiarezza nel delinearne le
condizioni e le scadenze, anche a vantaggio della testimonianza di
libertà e di gratuità del suo stesso ministero.
La sacra Ordinazione, una volta
validamente ricevuta, non viene mai meno. La perdita dello stato
clericale segue le norme stabilite dal diritto canonico67.
Il caso del diacono permanente sposato
che è ricorso al divorzio, magari costretto dalle pressioni della
moglie, ma non si coinvolge in una nuova unione, pur non
comportando, per sé, un impedimento all’esercizio del ministero,
dovrà essere attentamente vagliato, da parte del Vescovo, quanto
all’opportunità di proseguire nel ministero stesso.
Pure dal Vescovo dovranno essere
attentamente vagliati i casi di gravi difficoltà coniugali e di
separazione manente vinculo68.
Il diacono permanente che, una volta
divorziato, ha deciso di risposarsi civilmente, non può più svolgere
nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono pienezza e
coerenza di testimonianza cristiana69.
Qualora il Vescovo verificasse che la
presenza di un diacono procura scandalo presso i fedeli di una
determinata comunità, può revocargli il mandato.
4.4.5 Organo ufficiale di
informazione
Il “Settimanale della Diocesi” di Como
sia usato come strumento di comunicazione e informazione ordinaria
circa il cammino di formazione dei candidati.
Como, 31 agosto
2001
X
Alessandro Maggiolini, Vescovo
Prot. N.
583/01
sac. Enrico Malinverno Cancelliere
|
NOTE
1 LG29
2 LG29;AG15
3 CONGREGAZIONE PER IL CLERO,
Directorium pro ministerio et vita Diaconorum permanentium (22
feb. 1998) (=DMVDP) nn.22-38, 42; can. 463 §2 CIC.
4 “aspirante”: prima del rito
liturgico di ammissione del candidato all’ordine; “candidato”:
dopo il rito liturgico di ammissione; “ministro istituito”;
lettore e accolito.
5 CE!, I Diaconi permanenti
nella Chiesa italiana (=DPCI), (1 giu. 1993), in E/CE!
5/1835-1896, n. 12
6 DPCI n. 23
7 CONGREGAZIONE PER
UEDUCAZIONE CATTOLICA, Ratio fundamentalis institutionis
diaconorum permanentium
(= RF) (22 feb. 1998).
n. 24.
8 RFn.25
9 DPCI n. 10; can. 233 § I
CIC.
10 DPCI n. 10.
11 DPCI n. 12.
12 Cf. CE!, Doc. past.
Matrimonio e famiglia oggi in Italia (15 nov. 1969), in E/CE!
1/2196-2200; CE!, Doc. past. Evangelizzazione e sacramento del
matrimonio (20 giu.
1975), nn. 67-82, in E/CE!
2/2162-2177; UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA,
La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia,
(24 giu., 1989), in E/CEI 4/1694; CE!, Direttorio di pastorale
famigliare (25 lug. 1993), nn.. 4 1-49.
13 RF 3I; cann. 1029 e 1051 I0CIC.
14 DPCI n. 13; can. 1029 CIC.
15 Can. 287 § 2
dC.
16 Cann. 288; 285;
286; 287 § i CIC; DMVDP n. 12.
17 DPCI n.l7.
18 RF 35; cann. 1040-1O42CIC.
19 DPCI n. 30.
20 Can. 1087 dC.
21 DPCIn. 16.
22 Cf. Paolo VI Lett. ap.
Sacrum
diaconatum ordinem (18 giu. 1967), in EV 2/1368-1406, n. 13.
23 Can. 1078 § 2
l~ CIC.
24 Cf. CONGREGAZIONE PER IL
CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare
(6 giu. 1997) Prot. N. 263/97.
25 RFN.38.
26 dan. 1087 CIC.
27 DPCI n. 25.
28 Cf. GIOVANNI PAOLO IL, Es. ap. Pastores dabo vobis (25 mar.
1992), in EV 13/1482, 68.
29 DPCL n. 25.
30 DPCI n. 26.
31 RF.n.23. |
32 DPCI n. 18.
33 DPCI n. 24; RF n. 49.
34 DPCI n. 27.
35 DPCI n. 18.
36 DPCI n. 15.
37 DPCI n. 15; Can. 1034 § I dC.
38 DPCI n. 16.
39 Cf. PAOLO VI, Sacrum
diaconatus ordinem n. 14; CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE
CATTOLICA, Lettera circolar Come è a conoscenza (16 luglio
1969), EV3/1410);RF n. 1.
40 DPCI nn. 10-21.
41 DPCI n.28.
42 DPCI n.27.
43 DPCI n. 38; DMVDP n. 35. Per
l’Italia, la Conferenza Episcopale Italiana (Delibera n. 32 in
vigore daI 18 maggio 1985), dando attuazione al disposto del
can. 276 §2 3C CIC, ha stabilito che “I diaconi permanenti sono
tenuti all’obbligo quotidiano della celebrazione di lodi, vespro
e compieta”. Cf. Notiziario CEI 3(1985)46 = E/dEI 3/1589.
44 DPCI n. 16.
45 DPCI n. 32.
46 DPCI n. 25; DMVDP nn.
47-48.
47 DPCI n. 27.
48 DPCI n. 26.
49 DPCI n. 27.
50 DPCI n. 33;
can. 1035 CIC.
51 Can. 1035 §2
CIC.
52 RF n. 59.
53 Cann. 273; 289
dC.
54 Cann. 207 §1;
265; 266 §1,273 CIC
55 Can. 1036 CIC.
56 dan. 274 §2 dC.
57 Pontificale
Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum,
n. 210; DMVDP n. 52.
58 dan. 281 §3
CIC; PAOLO VI, Sacrum diaconatus ordinem, n.2l;DMVDPn.
15-19.
59 DMVPD n. 20.
60 DMVDPn.5.
61 Cann. 288 e 284 CIC
62 Cann. 482, 1421 §1, 1424,
1428 §2, 1435, 483 §1, 1420 §4 CIC; DMVDP n. 42.
63 DMVDPn.41.
64 Can. 283 §1
CIC.
65 Can.5l7~2CIC.
66 DPCIn. 11.
67 Cann. 290-293
CIC; DMVDP n. 21.
68 dan.
llSlss.CIC.
69 Cann. 194 §1,30, 1044 §3,
1394 §1 CIC; dEI, Direttorio
di pastorale famigliare,
n. 218. |
data ultimo aggiornamento:
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