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diaconato

 



 

 

 

 

a cura del diacono Leondino Cipolletti  

disegni e vignette di Silvia Cipolletti

diaconicomo


 

Direttorio per la formazione

dei diaconi permanenti - Diocesi di Como

 

 

  

DIOCESI DI COMO

 

DIRETTORIO PER LA FORMAZIONE

DEI DIACONI PERMANENTI

 

INDICE:

 

1. Il ministero diaconale

 

2. Gli incaricati per la formazione

 

3. Requisiti per l’ammissione al cammino di formazione

 

3.1 Indicazioni per il parroco

3.2 L’aspirante

3.2.1 Dimensione umana

3.2.2 Dimensione spirituale

3.2.3 Dimensione pastorale

 

4. Formazione

 

4.1 Principi generali

4.2 Anno propedeutico

4.2.1 Formazione teologica

4.2.2 Formazione spirituale

4.2.3 Formazione pastorale

 

4.3 Triennio

4.3.1 Formazione teologica

4.3.2 Formazione spirituale

4.3.3 Formazione pastorale

 

4.4 Formazione e rapporto con la diocesi

4.4.1 Principi generali e rapporto con la Diocesi

 

4.4.2 Rapporto con il Clero

4.4.3 Rapporto con le parrocchie e i movimenti ecclesiali

4.4.4 Organo ufficiale di informazione

 

 

 

N.B.: Estratto dal Bollettino Ecclesiastico Ufficiale 2001 n. 6 - Att.

1.    IL MINISTERO DIACONALE

 

Il diacono, ministro ordinato “a cui sono imposte le mani non per il sacerdozio, ma per il servizio”’ e inserito nella struttura gerarchica della Chiesa ed è arricchito da una particolare grazia sacramentale.

Poiché il ministero diaconale non si esaurisce né si realizza totalmente né nel singolo diacono né nella semplice unione di più diaconi, coloro che sono ordinati dovranno sempre più acquisire e promuovere la consapevolezza di appartenere all’ordine diaconale2. Di fatto è solo l’ordo diaconale che, mediante le sue diverse realizzazioni concrete attuate da chi vi è ascritto, manifesta l’essenza dell’intero ministero diaconale, la cattolicità della Chiesa e la sua presenza in un determinato luogo. La consapevolezza di appartenere ad un ordine, inoltre, permette ai diaconi di coltivare e vivere una vera fraternità diaconale che diventi anche “custodia fraterna” nel cammino incontro al Signore.

L’ordo diaconale - all’interno di una corretta visione del sacramento dell’Ordine, incentrata su Cristo sacerdote-servo -, non deve essere considerato come subordinato all’ordine episcopale e presbiterale e con significato meramente funzionale. Di fatto, i vescovi, i preti e i diaconi sono l’icona sacramentale dell’ unico sacramento dell’Ordine. Ciascun grado del sacramento dell’Ordine, quindi, acquista la propria identità in relazione agli altri due ed è solo questo insieme che rende presente la persona di Cristo nella sua pienezza.

Nell’ambito del ministero apostolico, il carisma particolare del diacono è quello di essere “segno sacramentale” della diaconia di Cristo, nonché animatore del ser­vizio ministeriale della Chiesa, cooperando in tal modo all’arricchimento e all’ar­ticolazione della sua azione pastorale e missionaria in favore della comunità cristiana.

Il servizio del diacono è concretamente svolto nel ministero della carità con una particolare attenzione all’evangelizzazione dei lontani e dei poveri, della fede, della liturgia e dell’amministrazione dei beni ecclesiastici3.

 

2.   GLI INCARICATI PER LA FORMAZIONE

Il Vescovo è il responsabile ultimo del discernimento e della formazione dell’aspirante4 e del candidato. Incontra più volte e conosce personalmente quanti si preparano al diaconato5, li ammette tra i candidati e li ordina per il ministero.

Il Vescovo affida a un suo delegato la cura, il coordinamento e l’organizzazione della formazione dei futuri diaconi permanenti.

Spetta al delegato vescovile curare l’animazione, il discernimento vocazionale e la formazione degli aspiranti e dei candidati, mantenere contatti con i responsabili delle comunità ecclesiali, promuovere la formazione permanente dei diaconi6.

Ferma restando la responsabilità ultima del Vescovo, al delegato spetta di formulare ed esprimere al Vescovo stesso un giudizio finale al termine del cammino di formazione.

Il delegato presiede una commissione, pure di nomina vescovile, della quale fanno parte: il responsabile per la formazione teologica dei futuri diaconi permanenti, un parroco7, un diacono indicato dal gruppo dei diaconi permanenti e un laico indicato dal Consiglio pastorale diocesano.

 

Al responsabile per la formazione teologica spetta programmare e seguire l’iter della formazione stessa e valutare globalmente le capacità intellettuali dei candidati per e in vista del discernimento finale.

 

Al parroco del candidato spetta partecipare agli incontri di verifica ed esprimere il proprio parere circa l’ammissione ai ministeri e al diaconato dello stesso.

 

La commissione collabora con il delegato vescovile nella fase di programmazione e di verifica della formazione. Il delegato vescovile non deve prendere decisioni di rilievo circa la formazione senza prima essersi consultato con la commissione.

 

Il delegato vescovile, con il consenso del Vescovo, può avvalersi dell’aiuto di un collaboratore per la formazione spirituale e di uno per quella pastorale.

 

Gli insegnanti del seminario vescovile collaborano soprattutto in ordine alla formazione teologica dando la loro disponibilità per l’insegnamento delle rispettive discipline teologiche8.

 

Il parroco o il responsabile della comunità o del movimento ecclesiale cui il candidato appartiene, fermo restando il debito coordinamento con il delegato vescovile, ha una speciale e specifica propria responsabilità, soprattutto per ciò che attiene alla formazione pastorale (cfr. numeri relativi ai parroci e agli aspiranti).

 

Nell’ambito della formazione, se richiesti, possono essere coinvolti anche laici competenti in determinati settori.

 

3.    REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL DIACONATO PERMANENTE

 

3.1       Indicazioni per il parroco

 

Il parroco sa che “la vocazione al diaconato non é semplicemente un momento di organizzazione dei servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di Grazia, che interpella il singolo soggetto e insieme suppone e domanda un cammino di fede d parte dell’intera comunità. La cura delle vocazioni, di fatto, é compito di tutta la Chiesa”9.

 

E’ dovere del parroco, fra le diverse vocazioni di speciale consacrazione, proporre il diaconato permanente sia nella predicazione ordinaria che nella catechesi 10.

 

L’aspirante è presentato ordinariamente dal proprio parroco al delegato vescovile per a formazione del D.P. mediante un documento in forma scritta. Nel caso in cui il candidato appartenga a associazioni, movimenti o gruppi ecclesiali, il parroco curerà di contattare l’assistente ecclesiale o i responsabili del gruppo per raccogliere le opportune informazioni ed esprimere un giudizio di cui è responsabile.

Al fine di evitare di dover assumere decisioni affrettate o, comunque, non debitamente ponderate, le domande dei parroci dovranno pervenire almeno tre mesi prima dell’inizio ufficiale del cammino di formazione.

 

Non si ritiene di poter prendere in considerazione auto-candidature o, comunque, domande che ignorino il parroco competente per giurisdizione il quale diventa ordinariamente il referente del delegato vescovile.

 

Del pari, non si ritiene di poter prendere in considerazione domande presentate durante il periodo di fidanzamento, vero e proprio “noviziato” in vista del matrimonio, in quanto si tratta di un tempo particolarmente intenso e delicato nel quale la coppia matura insieme le convinzioni in grado di reggere la convivenza per tutta la vita12

 

Il parroco, da parte sua, userà molta prudenza nel proporre questo ministero ecclesiale a persone con figli in giovanissima età, tanto più se l’attività lavorativa già comporta assenze da casa frequenti o protratte nel tempo. A fronte di eventuali domande in tal senso il parroco si mostrerà fermo nel far capire che la prima e più fondamentale vocazione rimane, comunque, quella della famiglia.

 

Ovvi motivi di riservatezza suggeriscono che né il parroco o il responsabile del gruppo o movimento ecclesiale né l’interessato o i suoi famigliari rendano immediatamente di pubblico dominio nella comunità parrocchiale l’inizio del cammino di discernimento vocazionale. A tempo debito, con il consenso del delegato vescovile, sarà dovere del parroco informare il Consiglio pastorale parrocchiale e la comunità parrocchiale circa il cammino dell’aspirante, del candidato, del ministro istituito.

 

Il parroco deve avere un costante rapporto con il delegato vescovile per la formazione al D.P. Il confronto unitario deve portare alla ammissione dell’aspirante al termine dell’anno propedeutico. Questo rapporto deve continuare lungo tutto il cammino di formazione. Il parroco dell’aspirante e del candidato è tenuto a partecipare agli incontri di programmazione e verifica previsti dal cammino medesimo.

 

Qualora si verifichino nell’aspirante gravi e oggettive situazioni in contrasto con la fede e la morale che possono compromettere l’itinerario formativo e il futuro esercizio del ministero, il parroco informi il delegato vescovile.

 

3.2       L’aspirante

 

3.2.1   Dimensione umana

L’aspirante può essere celibe, coniugato, vedovo.

 

L’aspirante al D.P., oltre alle indispensabili virtù cristiane, quali la fede e la retta intenzione13, “presenti virtù umane quali l’equilibrio, la prudenza, la capacità di dialogo, il senso di responsabilità” e altre qualità che esprimono una personalità matura14

        In particolare, per quanto riguarda le virtù umane, si richiedono:

-           discrezione, capacità di ascolto, prudenza, sano senso di concretezza;

-           disponibilità al servizio, alacrità e avvedutezza nell’affrontare le situazioni concrete, anche le più complesse e meno gratificanti;

-           equilibrio tra vita famigliare, lavoro e servizio ecclesiale;

-           capacità di collaborazione e corresponsabilità;

-           spirito e pratica di comunione ecclesiale con il Vescovo, i Presbiteri, gli altri Diaconi e tutto il popolo di Dio. Per questo motivo il ministero diaconale deve ritenersi, in linea di massima, incompatibile - salvo, nei singoli casi concreti, eccezionale diverso giudizio del Vescovo15 - con una militanza attiva politica o sindacale di parte e con professioni in cui sia forte il rischio di essere considerati segno e ragione di divisione16.

L’età minima di accettazione dell’aspirante al D.P. è, per i celibi, di anni 21; per i coniugati di anni 31. L’età massima non deve essere, di regola, sopra i 55 anni7. Deve, inoltre, trattarsi di persona libera da irregolarità e da impedimenti18.

L’aspirante deve essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria. Casi particolari verranno vagliati singolarmente dal delegato vescovile9.

L’aspirante sia stimato negli ambienti che frequenta (famiglia, lavoro, rapporti ecclesiali, rapporti sociali).

L’aspirante celibe sia chiaramente informato circa le esigenze del celibato ecclesiastico e sul fatto che l’ordinazione diaconale costituisce impedimento in ordine al matrimonio20. Si richiede, inoltre, che egli mostri una relazionalità matura nei rapporti con l’altro sesso21.

L’aspirante coniugato, al fine di assicurare la stabilità della sua famiglia, deve condurre una vita matrimoniale regolare che duri da almeno sette anni. Si richiede, inoltre, che abbia dimostrato di saper ben dirigere la propria famiglia22.

L’aspirante coniugato, inoltre, sia ben informato circa il fatto che un eventuale stato di vedovanza sopraggiunto dopo l’ordinazione diaconale non comporta ipso facto la possibilità di passare a nuove nozze. Tale possibilità può infatti essere concessa solo con dispensa dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti23 qualora sussistano, anche disgiuntamente, i seguenti motivi: la grande utilità del ministero lodevolmente esercitato dal diacono a favore della propria diocesi; la presenza di figli in giovane età che hanno bisogno di essere circondati di cure materne; la presenza di genitori o di suoceri avanti negli anni, bisognosi di assistenza24.

L’aspirante che si trova in stato di vedovanza deve, per poter iniziare il cammino di formazione al D.P., dimostrare di aver provveduto convenientemente alla cura dei propri figli oppure che essi siano in grado di provvedere a se stessi25. Egli, inoltre, sia ben informato circa l’impossibilità di contrarre nuove nozze dopo l’ordinazione26.

Affinché l’aspirante coniugato possa incominciare il cammino di formazione deve constare non solo il pieno consenso della moglie, dato per iscritto, ma anche la cristiana probità della sposa e la presenza in lei di naturali qualità che non siano di disdoro per il ministero del marito. Se manca il consenso pieno della moglie, il marito non potrà iniziare il cammino di formazione al diaconato permanente.

 

Anche i figli conviventi dovranno essere d’accordo, secondo le loro capacità, con il compito ecclesiale che il loro genitore intende assumere. Nel caso in cui mancasse l’intesa con i figli che ancora vivono nel nucleo familiare, il Vescovo e il delegato vescovile, esamineranno la singola situazione.

 

3.2.2     Dimensione spirituale

 

L’aspirante al D.P. esprime la sua fede in atteggiamento di servizio costante e di testimonianza della maternità della Chiesa e dell’amore di Cristo per tutti gli uomini-.

 

L’aspirante si mostra attento e partecipe alle proposte di vita spirituale ordinaria e straordinaria che si fanno nella propria comunità.

 

L’esperienza spirituale originaria sia vissuta in modo da favorire l’accoglienza delle indicazioni che il cammino diocesano di formazione prevede28.

 

L’aspirante “ponga particolare attenzione a crescere nell’amore alla Chiesa, nell’obbedienza del Vescovo e nello spirito di fede nell’affrontare le situazioni della vita”29.

 

L’ aspirante conduca una vita sacramentale e una vita spirituale fedele e costante30.

 

L’aspirante abbia un proprio direttore spirituale approvato dal Vescovo il quale sia informato circa la vocazione diaconale e il suo ministero31.

 

3.2.3.    Dimensione pastorale

L’aspirante sia già iniziato a servizi ecclesiali (catechesi, liturgia, carità) o a servizi pastorali d’ambiente (famiglia, lavoro, scuola, tempo libero). Abbia una visione aperta e globale che sappia superare particolarismi e chiusure di settore e abbia a cuore il bene di tutta la comunità ecclesiale.

 

L’aspirante non deve disperdersi in troppi impegni pastorali, ma deve considerare come prioritario il discernimento e la formazione. A tal fine egli dovrà consultare il proprio parroco e ricevere l’assenso del delegato vescovile prima di assumere nuovi incarichi pastorali oltre a quelli già concordati in sede di programmazione del cammino formativo.

   E’importante, già prima di incominciare il cammino di formazione, “valutare l’attività lavorativa o professionale degli aspiranti per accertare la pratica conciliabilità sia con gli impegni di formazione sia con l’effettivo esercizio del ministero”32

4.     FORMAZIONE

 

4.1    Principi generali

La formazione dell’aspirante e del candidato deve considerarsi prioritaria ad ogni altro cammino formativo ecclesiale e già di per sé, deve essere considerata come servizio ecclesiale.

L’aspirante e il candidato deve garantire un congruo tempo per la formazione (discernimento, studio personale, incontri programmati). In caso contrario non gli si deve proporre il cammino di formazione al D.P.

La formazione è costituita ordinariamente da un periodo di quattro anni di studio33. Il candidato deve seguire la formazione così come viene proposta dal delegato vescovile diocesano. Casi particolari vengono singolarmente vagliati dal Vescovo.

 

Mentre la fase propedeutica può giustamente avere una durata proporzionata alla storia personale dei diversi soggetti, sembra opportuno non prolungare, se non in casi eccezionali, oltre i quattro anni il periodo di formazione vera e propria. Qualora, anzi, nel corso dei primi tre anni emergano elementi di chiaro segno contrario, è raccomandabile di non protrarre con l’interessato i termini di una conseguente decisione, al fine di evitare illusioni, inutili fatiche spirituali e complicazioni con la comunità di provenienza.

 

La formazione può essere completata, su consiglio del delegato vescovile, con corsi esterni presso Facoltà Teologiche, Seminari, Istituti di scienze religiose, Università statali, Istituti statali o privati).

 

La formazione comporta frequenti incontri con le famiglie dei candidati sposati34. Particolare cura viene riservata anche alla formazione delle mogli e dei figli. Oltre agli incontri annuali può essere prevista una convivenza estiva con le famiglie dei candidati.

 

L’aspirante inizia il cammino di formazione (anno propedeutico) dopo che il parroco lo ha presentato al delegato vescovile che lo accoglie. La presentazione deve essere redatta in forma scritta.

 

Durante il cammino di formazione i candidati sono tenuti alla frequenza scolastica settimanale, ai ritiri domenicali (una volta al mese), alla eventuale convivenza estiva con le famiglie, agli esercizi spirituali proposti prima dell’ordinazione.

 

Il cammino formativo può concludersi nelle varie tappe ministeriali (lettorato, accolito).

 

La formazione può essere interrotta in ogni momento sia su richiesta del candidato, sia, in presenza di gravi e comprovati motivi, su indicazione di chi ne cura la formazione. L’eventuale reinserimento nel cammino di formazione deve essere vagliato attentamente dal delegato e dagli altri responsabili della formazione.

 

La formazione terrà in debito conto la pregressa preparazione culturale ed esperienziale dei singoli candidati.

Sede della formazione è il Seminario Vescovile di Como, sito in via Baserga 81. L’amministrazione del detto Seminario ha in carico l’accoglienza degli aspiranti, dei candidati e delle famiglie. Essa, quindi, metterà a disposizione tutto quanto è necessario per l’accoglienza e il pernottamento dei candidati.

 

Il delegato vescovile amministra, per la formazione, una cassa interna. I fondi sono di volta in volta chiesti al responsabile dell’Ufficio amministrativo della Diocesi che potrà prelevarli dal fondo dell’8%o destinati alla diocesi (modello CEI 896o da destinare secondo la lettera c n.4).

 

4.2.    Anno propedeutico

L’anno propedeutico ha come scopo il discernimento vocazione in ordine all’assunzione degli impegni specifici del D.P. Questo deve avvenire sia su un piano personale (direzione spirituale, disponibilità al servizio, tempi e capacità persona­li, confronto costante con la propri moglie) sia su un piano teologico-ecclesiale (figura del diacono permanente nella Chiesa italiana). In particolare l’aspirante si deve verificare sulla figura del diacono permanente e sulla capacità di integrare famiglia, lavoro e servizio ecclesiale35.

 

Colui che intraprende l’anno propedeutico si deve considerare aspirante al D.P. L’aspirante cessa di essere tale solo dopo il rito di ammissione al D.P.

 Dopo il rito diventa candidato36.

 

L’anno propedeutico (anche prolungato) si chiude con il rito liturgico dell’ammissione tra i candidati. In questo rito, preceduto da una domanda, redatta e firmata di proprio pugno, e accettata per iscritto dalla competente autorità, ciascun aspi­rante dovrà esprimere chiaramente e per iscritto l’intenzione di impegnarsi per il servizio della Chiesa particolare, significando in tal modo l’adesione ad un mini­stero ecclesiale e la piena disponibilità al servizio37.

 

L’aspirante celibe deve essere debitamente informato circa gli obblighi che si assume. Anche gli aspiranti sposati vengano informati che in caso di vedovanza, in conformità con la disciplina tradizionale della Chiesa, non potranno contrarre nuove nozze se non previa dispensa dallo impedimento dai sacri ordini concessa in modo eccezionale, in singoli casi, dalla Sede Apostolica (Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti) a norma del can. 1078 §2 10 C1C38.

 

4.2.1.    Formazione teologica

“Si deve assolutamente escludere una preparazione affrettata o superficiale, per­ché i compiti dei diaconi [...] sono ditale importanza da eseguire una formazione solida ed efficiente [...], una formazione dottrinale, che è al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella dei sacerdoti”39.

 

L’anno propedeutico prevede una introduzione allo studio della teologia e un approfondimento circa il ministero diaconale.

 

La formazione teologica terrà conto degli studi già compiuti, della preparazione intellettuale dell’aspirante e dell’esperienza già acquisita.

 

4.2.2    Formazione spirituale

L’aspirante si verifica in particolare sulla figura del D.P. così come la presenta la Chiesa italiana40.

 

L’aspirante manterrà un costante confronto con il proprio direttore spirituale.

 

L’aspirante al D.P. celibe, nell’anno propedeutico, deve avere un aiuto e una verifica particolare orientati anche al consolidamento della scelta celibataria41.

 

L’aspirante al D.P. sposato ricercherà un’autentica spiritualità famigliare in intesa con la propria moglie42, perché fonte della loro vita spirituale è prima di tutto il sacramento del matrimonio.

 

L’aspirante è tenuto alla frequenza dei ritiri mensili coinvolgendo, quando è indicato, la moglie e i figli.

 

L’aspirante si educhi gradatamente - in vista dell’ assunzione del relativo obbligo - alla preghiera liturgica delle Ore secondo i libri liturgici approvati e nei modi stabiliti dalla Conferenza Episcopale43.

 

L’aspirante chieda di essere ammesso al rito di ammissione solo dopo aver verificato con i responsabili della formazione le motivazioni che lo portano alla scelta del D.P.

 

4.2.3    Formazione pastorale

L’aspirante sia capace di ben distribuire le proprie forze nel servizio pastorale. Per questo dia prova di solidità umana e spirituale nella conduzione di vita e sappia provvedere in modo adeguato alla cura umana e cristiana dei figli così che non sorgano situazioni conflittuali tra il dovere di padre e gli impegni di servizio pastorale derivante dal futuro ministero. In caso contrario, la domanda di ammissione non potrà essere accolta44.

 

L’aspirante valuti con il responsabile della sua comunità e con il delegato vescovile la possibilità concreta di assumere particolari incarichi pastorali. L’aspirante coniugato si confronti seriamente anche con la propria moglie.

 

Gli incarichi pastorali dell’aspirante vengano conferiti tenendo conto della capacità del suddetto ma anche dell’orientamento diaconale ministeriale.

 

E aspirante, soprattutto nell’ anno propedeutico, sia escluso da compiti-servizi pastorali che necessitano di particolare dedizione, frequenza e impegno.

 

4.3.     Triennio

4.3.1    Formazione teologica

Al fine di conseguire una adeguata formazione dottrinale, il candidato compirà un organico percorso di studio. Tale percorso può essere svolto anche attraverso la frequenza alla Scuola diocesana di Teologia per Laici di Como (con eventuali corsi integrativi) oppure mediante corsi appositi.

 

I corsi, articolati in un triennio, prevedono un totale di venticinque ore circa per corso quadrimestrale, con almeno cento ore annuali di lezione. Una verifica finale chiude il singolo corso. Al termine dell’intero curriculum avrà luogo un esame di sintesi.

 

Il candidato ha l’obbligo della frequenza ai corsi di teologia. Eventuali assenze devono essere giustificate al delegato vescovile.

 

Di regola nessuno potrà essere ammesso all’ordinazione diaconale qualora non abbia superato con esito positivo tutti i singoli esami, compreso quello finale di sintesi.

 

L’aver seguito regolarmente il corso teologico e l’aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami, compreso quello finale, non crea nessun diritto all’ordinazione che, comunque, resta un dono di Grazia conferito dalla Chiesa.

 

Le discipline fondamentali del curriculum teologico sono le seguenti:

Sacra Scrittura: Introduzione all’Antico Testamento; Introduzione al Nuovo Testamento. - Teologia fondamentale. - Teologia sistematica: Trinitaria, Cristologia, Ecclesiologia. - Antropologia. - Teologia morale: fondamentale e speciale. - Litur­gia: L’Anno liturgico. - I sacramenti. - Storia della Chiesa.

 

I corsi integrativi riguarderanno le seguenti tematiche:

Teologia spirituale; Diritto canonico; Liturgia: la liturgia delle Ore; Catechetica; Pastorale.

 

Qualora il candidato, avendo già frequentato un corso completo di teologia, si presenta con una solida formazione teologica, il delegato valuterà la situazione particolare45. In ogni caso i candidati dovranno partecipare ugualmente agli incontri formativi previsti, al fine di favorire una migliore acquisizione dello spirito comunitario.

 

La formazione non si esaurisce con i corsi triennali. Sarà sempre aggiornata e completata nella formazione permanente dei diaconi.

 

La formazione teologica riguardante i ministeri (lettorato e accolitato) é seguita dall’insegnante di liturgia durante gli incontri mensili.

 

4.3.2    Formazione spirituale

La formazione spirituale del candidato deve avere il suo fondamento e riferimento nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi servo di ogni uomo, e nella Chiesa, suo corpo reale46.

 

Il candidato coniugato deve continuare a trovare alimento del cammino spirituale nel sacramento del matrimonio e nelle spiritualità famigliari47.

 

Il candidato celibe riscopra sempre più la figura di Cristo casto che si dona completamente a Dio e ai fratelli.

 

Il candidato apprenda a donare se stesso come vero imitatore di Cristo nella frequente partecipazione all’ Eucaristia48.

 

Il candidato alimenti la propria fede fecondandola con la Parola di Dio meditandola quotidianamente, e vivendola, guardando soprattutto agli esempi di carità che la storia della Chiesa offre.

 

Il candidato potrà continuare a coltivare il carisma e la spiritualità in cui è cresciuta la propria fede, purché ciò non lo distolga dalla formazione e dall’esercizio del ministero.

 

“La liturgia delle Ore quotidiana, il sacramento della penitenza e la direzione spirituale, i ritiri e gli Esercizi spirituali, la devozione alla Vergine contrassegnano il cammino e il progresso spirituale dei candidati”49.

 

In particolare:

 

primo anno: la formazione spirituale prevede degli incontri che chiariscono al candidato il fondamento di una scelta vocazionale diaconale;

 

secondo anno: dopo il rito di ammissione la formazione spirituale prepara al ministero del lettorato: la centralità della Parola assimilata e annunciata;

 

terzo anno: in preparazione al ministero dell’accolitato il tema centrale è l’Eucaristia fonte e principio di ogni dono; dopo il ministero dell’accolitato, la preparazione spirituale si concentra su Cristo servo, fondamento del servizio di cui il dia­cono è segno dentro la Chiesa.

 

Il responsabile per la formazione spirituale provvederà a suggerire ai candidati i testi di meditazione articolandoli su questi quattro temi:

 

- chiarificazione vocazionale (discernimento);

 

- ministero del lettorato: centralità della Parola di Dio;

- ministero dell’accolitato: l’Eucaristia fonte della vita cristiana;

- diaconato: Cristo servo e il servizio ecclesiale e ministeriale.

 

4.3.3    Formazione pastorale

Come la formazione spirituale, così quella pastorale segue le tappe dei ministeri istituiti50.

Per un’adeguata verifica della formazione pastorale ci sia un costante confronto tra delegato vescovile e parroci o responsabili pastorali dove opera il candidato.

Non si ecceda nel sovraccaricare di servizi pastorali ecclesiali il candidato in via di formazione.

Il candidato deve esercitare il ministero che ha ricevuto (lettorato e accolitato) rispettando le norme liturgiche e le indicazioni che il diritto canonico ha stabilito. Il candidato deve esercitare il ministero dell’accolitato prima di ricevere l’ordinazione, almeno per sei mesi51.

Si devono prediligere quei servizi che fanno riferimento al ministero che il candidato deve ricevere o ha già ricevuto. Già in questa fase è del tutto opportuno che il candidato intervenga con voce attiva alle sedute del consiglio pastorale parrocchiale. In tal modo egli può crescere nel senso di responsabilità, nella capacità di collaborazione, nello stile di comunione, nel sapersi riferire non solo alle sue personali convinzioni, ma anzitutto al più vasto progetto parrocchiale (cfr. anche quando si dirà al n. 4.4.2).

 

Si deve tener conto anche della preparazione culturale e professionale del candidato. Gli ambiti pastorali da prediligere sono: la pastorale famigliare, la pastorale caritativa, la catechesi, l’amministrazione dei beni ecclesiastici.

Il candidato che ha ricevuto il ministero del lettorato deve esercitare il ministe­ro soprattutto nelle celebrazioni domenicali o, in accordo con il responsabile della comunità, nella guida di alcuni momenti di preghiera comunitaria (Rosario, Via Crucis, celebrazione della Parola).

Il candidato che ha ricevuto il ministero dell’accolitato deve portare la comunione agli ammalati, soprattutto al termine dell’Eucaristia domenicale.

Tra il conferimento del lettorato e dell’accolitato deve intercorrere un periodo di tempo di almeno sei mesi, al fine di permettere l’esercizio del ministero ricevuto52.

 

4.4    Formazione e rapporto con la Diocesi

4.4.    I Principi generali e rapporto con la Diocesi

Con l’ordinazione diaconale il candidato cessa di essere laico ed entra stabilmente nello stato di vita clericale con tutti i doveri e i diritti inerenti al grado e allo stato - celibatario o coniugale - suo proprio, secondo le norme del diritto canonico53 e viene incardinato nella diocesi alle dirette dipendenze del Vescovo54.

La domanda per ricevere l’ordinazione diaconale dovrà essere scritta interamente di proprio pugno da parte di ciascun candidato55. In calce deve constare, se del caso, il pieno assenso della moglie.

Al neo-diacono viene rilasciato, a cura della Cancelleria vescovile, un docu­mento autentico attestante l’avvenuta ordinazione.

In forza della sacra ordinazione il diacono passa dalla comune corresponsabilità battesimale, propria di tutti i battezzati, a una specifica collaborazione ministeriale. Egli, pertanto, non agisce più in nome proprio, ma ufficialmente in nome della Chiesa (nomine Ecclesiae).

 

Il diacono non si consideri un privilegiato nell’ambito del Popolo di Dio, ma si inserisca profondamente in esso per animarlo e suscitare la ricchezza dei carismi cristiani. Ciò che lo distingue dalla ministerialità dei fedeli laici non sono le funzioni, molte delle quali possono essere svolte anche da quest’ultimi, ma la capacità di rappresentare, in forma sacramentale, il Cristo Servo di fronte alla comunità.

In quanto chierici, i diaconi permanenti hanno un diritto implicito a ricevere dal Vescovo un ufficio e, se non sono scusati da un legittimo impedimento, sono tenuti ad accettano e adempierlo fedelmente56.

 

Nello svolgimento del proprio ministero e in tutte le circostanze della vita, anche le più feriali, il diacono ha sempre presente l’esortazione che gli viene rivolta nel corso dell’ordinazione: “Ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei divenuto annunciatore. Credi ciò che leggi, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni”57.

Strumento particolarmente utile e importante per la formazione permanente è lo studio attento e tempestivo del Piano pastorale della diocesi per ciascun anno. Tale studio deve necessariamente diventare motivo di approfondimento e di discussione sia con gli altri diaconi permanenti sia con il clero della propria parrocchia e della zona pastorale.

 

L’attenzione abituale della formazione che il progressivo apprendimento di capacità e di modalità ministeriali e l’impegno nei vari servizi parrocchiali, zonali, ecc. non siano a scapito della testimonianza cristiana del diacono nel suo normale ambiente di lavoro, del buon andamento della sua vita famigliare e del suo cammino spirituale. La sua vita, infatti, non si esaurisce nelle funzioni di un solerte operatore pastorale, ma deve diventare tutta intera un chiaro segno dell’amore e della misericordia di Dio che, in Gesù Cristo, riunisce i suoi figli nella comunione e nella carità.

 

I diaconi permanenti si rendono particolarmente disponibili a svolgere, a turno, il servizio liturgico nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo, secondo il calendario appositamente predisposto e in tutte le circostanze che verranno loro notificate.

 

I diaconi, sia celibi sia sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano remunerati in modo che siano in grado di provvedere al proprio sostentamento e, se sposati, a quello della loro famiglia; coloro poi che ricevono una remunerazione per la professione civile che esercitano o che hanno esercitato, devono provvedere ai loro bisogni e a quelli della loro famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione58.

 

Spetta al Vescovo determinare una eventuale contribuzione da parte della diocesi a favore del diacono che, senza sua colpa, ha perso il posto di lavoro. Spetta, inoltre, al Vescovo determinare una contribuzione, entro certi limiti, a favore della moglie e dei figli dei diaconi defunti. Per quanto possibile, è opportuno che il diacono, prima dell’ordinazione, stipuli una qualche forma di assicurazione che intervenga in questi casi59.

 

Poiché la vocazione del diacono permanente suppone la stabilità nel rispettivo ordine, il passaggio al presbiterato di un diacono permanente, non sposato o vedovo, resterà sempre un’eccezione assai rara. La decisione di ammettere un diacono permanente al presbiterato spetta ultimamente solo al Vescovo, salvo che non vi siano altri impedimenti riservati alla Santa Sede. In ogni caso è del tutto opportuno che il vescovo previamente consulti la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero circa il programma di preparazione pastorale nonché circa l’idoneità del diacono al ministero presbiterale60.

 

Poiché i diaconi permanenti non sono tenuti ad indossare l’abito ecclesiastico (veste talare)61, se ne vieta l’uso. Durante le celebrazioni liturgiche indosseranno il camice e la apposita stola e, se del caso, la dalmatica.

 

4.4.2     Rapporto con il Presbiterio

Si prevede, con corsi di aggiornamento per il clero, una adeguata informazione e formazione teologica circa il diaconato permanente e l’esercizio del ministero.

 

Il clero delle singole zone pastorali faccia riferimento al delegato vescovile per eventuali incontri circa il diaconato permanente in diocesi.

 

Si tenga costantemente aggiornato il consiglio presbiterale circa la formazione dei diaconi permanenti.

 

4.4.3     Rapporto con le parrocchie, i movimenti e i gruppi ecclesiali

Il Vescovo, con un suo decreto, dà mandato al diacono per esercitare il suo ministero in una determinata comunità, che non è necessariamente quella di provenienza. L’incarico può riguardare anche un settore della vita pastorale o amministrativa della diocesi, fatte ovviamente salve le limitazioni previste dal diritto canonico62. Gli ambiti assegnati al diacono siano diligentemente definiti per iscritto63. Il diacono si impegna a esercitare l’incarico affidatogli dal Vescovo in spirito di filiale obbedienza. Spetta unicamente al Vescovo affidare al diacono un nuovo mandato pastorale.

 

In forza dell’incardinazione e del mandato pastorale, il trasferimento di abitazione da parte del diacono da una comunità all’altra all’interno della diocesi, venga definito in accordo con i superiori. Il Vescovo valuterà, caso per caso, l’opportunità dell’inserimento pastorale nella nuova comunità.

 

Nel caso di trasferimento di abitazione al di fuori della giurisdizione diocesana del Vescovo ordinante, il diacono permanente dovrà avere il consenso scritto del nuovo Vescovo per esercitare il ministero.

 

Assenze prolungate - oltre i tre mesi - dalla diocesi dovranno essere concordate con il responsabile della comunità presso la quale il diacono presta servizio e autorizzate, almeno in modo presunto, dall’Ordinario proprio64.

 

Il diacono si impegna a esercitare le sue funzioni in perfetta comunione con i presbiteri e i laici con cui collabora, e si attiene docilmente alle direttive del responsabile della comunità a cui è mandato.

 

A sua volta questi lascia a lui un congruo spazio di azione, non limitandosi a chiedergli prestazioni puramente esecutive o di supplenza, ma affidandogli determinate responsabilità pastorali nel campo dell’evangelizzazione, della liturgia, della carità, dell’amministrazione dei beni ecclesiastici.

 

Il diacono svolge questi incarichi attenendosi alle disposizioni contenute nel Codice di Diritto canonico e alla legislazione diocesana in vigore.

 

Per il diacono assegnato al servizio di comunità parrocchiali abitualmente prive di sacerdoti o a unità superparrocchiali, non trattandosi di una mera supplenza dei presbiteri, si dovranno stabilire di volta in volta specifiche norme di collaborazione con i presbiteri responsabili65. In questi casi, il diacono, più che “fare” tutto, dovrà vigilare e attivarsi affinché tutto sia fatto con ordine e nel rispetto della normativa canonica. I vari ambiti della sua presenza e della sua azione verranno, pertanto, concordati per iscritto su indicazione dei Superiori competenti.

 

Il  diacono ha uno stretto rapporto con la parrocchia di origine e con la diocesi. E importante, tuttavia, che sia i candidati sia le comunità cristiane abbiano una chiara coscienza che il diacono è un dono per tutta la Chiesa e non soltanto per la comunità che lo esprime.

 

Il diacono permanente è membro di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale della comunità nella quale espleta il suo ministero.

 

La comunità parrocchiale sia informata e preparata al rito di ammissione di uno dei suoi parrocchiani al diaconato permanente. Spetta inoltre al parroco informare il consiglio pastorale parrocchiale, preparare l’intera comunità con adeguate catechesi ogniqualvolta si presenti l’occasione, in particolare prima del conferimento di un ministero e prima dell’ordinazione. Occasione propizia è poi la festa o la memoria di alcuni santi diaconi66.

 

Di regola il diacono continuerà a mantenere la sua normale residenza con la famiglia. Qualora si ritenesse opportuno proporre al diacono di abitare in un appartamento della parrocchia o dell’ente cui dedica il proprio servizio, si proceda con la massima chiarezza nel delinearne le condizioni e le scadenze, anche a vantaggio della testimonianza di libertà e di gratuità del suo stesso ministero.

 

La sacra Ordinazione, una volta validamente ricevuta, non viene mai meno. La perdita dello stato clericale segue le norme stabilite dal diritto canonico67.

 

Il caso del diacono permanente sposato che è ricorso al divorzio, magari costretto dalle pressioni della moglie, ma non si coinvolge in una nuova unione, pur non comportando, per sé, un impedimento all’esercizio del ministero, dovrà essere attentamente vagliato, da parte del Vescovo, quanto all’opportunità di proseguire nel ministero stesso.

 

Pure dal Vescovo dovranno essere attentamente vagliati i casi di gravi difficoltà coniugali e di separazione manente vinculo68.

 

Il  diacono permanente che, una volta divorziato, ha deciso di risposarsi civilmente, non può più svolgere nella comunità ecclesiale quei servizi che esigono pienezza e coerenza di testimonianza cristiana69.

 

Qualora il Vescovo verificasse che la presenza di un diacono procura scandalo presso i fedeli di una determinata comunità, può revocargli il mandato.

 

4.4.5    Organo ufficiale di informazione

Il “Settimanale della Diocesi” di Como sia usato come strumento di comunicazione e informazione ordinaria circa il cammino di formazione dei candidati.

 

Como, 31 agosto 2001                                                    X Alessandro Maggiolini, Vescovo

Prot. N. 583/01                                                                                                         sac. Enrico Malinverno Cancelliere

 

 

NOTE

 

1     LG29

 

2     LG29;AG15

 

3     CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Directorium pro ministerio et vita Diaconorum permanentium (22 feb. 1998) (=DMVDP) nn.22-38, 42; can. 463 §2 CIC.

 

4     “aspirante”: prima del rito liturgico di ammissione del candidato all’ordine; “candidato”: dopo il rito liturgico di ammissione; “ministro istituito”; lettore e accolito.

 

5     CE!, I Diaconi permanenti nella Chiesa italiana (=DPCI), (1 giu. 1993), in E/CE! 5/1835-1896, n. 12

 

6     DPCI n. 23

 

7     CONGREGAZIONE PER UEDUCAZIONE CATTOLI­CA, Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium

       (= RF) (22 feb. 1998). n. 24.

 

8     RFn.25

 

9     DPCI  n. 10; can. 233 § I CIC.

 

10   DPCI  n. 10.

 

11   DPCI  n. 12.

 

12   Cf. CE!, Doc. past. Matrimonio e famiglia oggi in Italia (15 nov. 1969), in E/CE! 1/2196-2200; CE!, Doc. past. Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (20 giu.

 

1975), nn. 67-82, in E/CE! 2/2162-2177; UFFICIO NA­ZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA, La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla fami­glia, (24 giu., 1989), in E/CEI 4/1694; CE!, Direttorio di pastorale famigliare (25 lug. 1993),  nn.. 4 1-49.

 

13   RF 3I; cann. 1029 e 1051 I0CIC.

 

14   DPCI  n. 13; can. 1029 CIC.

 

15   Can. 287 § 2 dC.

 

16   Cann. 288; 285; 286; 287 § i CIC; DMVDP n. 12.

 

17   DPCI n.l7.

 

18   RF 35; cann. 1040-1O42CIC.

 

19   DPCI n. 30.

 

20   Can. 1087 dC.

 

21   DPCIn. 16.

 

22   Cf. Paolo VI Lett. ap. Sacrum diaconatum ordinem (18 giu. 1967), in EV 2/1368-1406, n. 13.

 

23   Can. 1078 § 2 l~ CIC.

 

24   Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Lettera circolare (6 giu. 1997) Prot. N. 263/97.

 

25   RFN.38.

 

26   dan. 1087 CIC.

 

27   DPCI n. 25.

 

28   Cf. GIOVANNI PAOLO IL, Es. ap. Pastores dabo vobis (25 mar. 1992), in EV 13/1482, 68.

 

29   DPCL n. 25.

 

30   DPCI n. 26.

 

31 RF.n.23.

32   DPCI n. 18.

 

33   DPCI n. 24; RF n. 49.

 

34   DPCI n. 27.

 

35   DPCI n. 18.

 

36   DPCI n. 15.

 

37   DPCI n. 15; Can. 1034 § I dC.

 

38   DPCI n. 16.

 

39   Cf. PAOLO VI, Sacrum diaconatus ordinem n. 14; CON­GREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolar Come è a conoscenza (16 luglio 1969), EV3/1410);RF n. 1.

 

40   DPCI  nn. 10-21.

 

41   DPCI n.28.

 

42   DPCI n.27.

 

43   DPCI n. 38; DMVDP n. 35. Per l’Italia, la Conferenza Episcopale Italiana (Delibera n. 32 in vigore daI 18 mag­gio 1985), dando attuazione al disposto del can. 276 §2 3C CIC, ha stabilito che “I diaconi permanenti sono tenuti all’obbligo quotidiano della celebrazione di lodi, vespro e compieta”. Cf. Notiziario CEI 3(1985)46 = E/dEI 3/1589.

 

44   DPCI  n. 16.

 

45   DPCI n. 32.

 

46   DPCI  n. 25; DMVDP nn. 47-48.

 

47   DPCI  n. 27.

 

48   DPCI  n. 26.

 

49   DPCI  n. 27.

 

50   DPCI  n. 33; can. 1035 CIC.

 

51   Can. 1035 §2 CIC.

 

52    RF n. 59.

 

53   Cann. 273; 289 dC.

 

54   Cann. 207 §1; 265; 266 §1,273 CIC

 

55   Can. 1036 CIC.

 

56 dan. 274 §2 dC.

 

57   Pontificale Romanum - De ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, n. 210; DMVDP n. 52.

 

58   dan. 281 §3 CIC; PAOLO VI, Sacrum diaconatus ordinem, n.2l;DMVDPn. 15-19.

 

59 DMVPD n. 20.

 

60   DMVDPn.5.

 

61   Cann. 288 e 284 CIC

 

62   Cann. 482, 1421 §1, 1424, 1428 §2, 1435, 483 §1, 1420 §4 CIC; DMVDP n. 42.

 

63   DMVDPn.41.

 

64   Can. 283 §1 CIC.

 

65   Can.5l7~2CIC.

 

66   DPCIn. 11.

 

67   Cann. 290-293 CIC; DMVDP n. 21.

 

68   dan. llSlss.CIC.

 

69   Cann. 194 §1,30, 1044 §3, 1394 §1 CIC; dEI, Direttorio   

       di pastorale famigliare, n. 218.

 



data ultimo aggiornamento: Wednesday 06 May 2009 17.57.00

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